Sul punto la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) nulla ha innovato rispetto alla previgente normativa e pertanto restano tutti i dubbi interpretativi già emersi in passato.
In particolare, se si ha riguardo al mero dato letterale, il comma 741, lett. c), punto 5) considera abitazione principale quella del militare a condizione che non sia concessa in locazione, non richiedendo le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Sulla base di tale previsione, quindi, l’abitazione in questione sarebbe abitazione principale.
Il comma 741, lett. b) precisa che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Anche sulla base di tale disposizione l’abitazione del militare sarebbe considerata abitazione principale, in quanto non si verifica l’ipotesi di componenti dello stesso nucleo familiare che abbiamo stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni diverse.
Tuttavia, non si può non osservare che il riconoscere due abitazioni principali allo stesso nucleo familiare violerebbe la ratio sia della lett. b) che della lett. c), punto 5, che ha l’evidente finalità di agevolare i soggetti che pur proprietari di abitazioni siano costretti, in ragione di esigenza di servizio, a spostare la propria residenza e dimora, si deve intendere, fuori dal Comune in cui risiede il rispettivo nucleo famigliare.
Fonte: IFEL